Pagamento delle festività per i turnisti del CCNL Carta Industria

In seguito al rinnovo del CCNL cartai e cartotecnici e alla mensilizzazione della retribuzione è stato stabilito il correttivo tecnico del pagamento delle festività per i soli turnisti a ciclo continuo di sette giorni su sette

La Circolare Assocarta, nell’ambito della stesura del testo a stampa del CCNL con le OO.SS. Nazionali, riporta un correttivo per il pagamento delle festività per i soli operai turnisti a ciclo continuo di sette giorni su sette.

Tale modifica è stata anticipatamente discussa e condivisa dalla Commissione Risorse Umane Assocarta che si è svolta il 25 marzo scorso e risponde all’esigenza di rispettare con maggiore puntualità la normativa vigente sul pagamento delle festività per gli stessi operai turnisti a ciclo continuo di sette giorni su sette.

Sul punto, dopo diverse proiezioni svolte sul medio e lungo periodo degli anni a venire, è emerso che il criterio del pagamento delle festività in vigore per gli impiegati con la mensilizzazione, potesse portare in diversi casi a uno svantaggio per gli operati turnisti a ciclo continuo di sette giorni su sette.

Le parti hanno pertanto condiviso un correttivo da apportare al testo contrattuale in sede di stesura, come nota a verbale dell’articolo delle festività.

In sostanza, viene stabilito che agli operai turnisti a ciclo continuo di sette giorni su sette verrà riconosciuto il pagamento delle festività cadenti nei giorni di riposo e non più quelle cadenti la domenica, come invece previsto per gli impiegati.

Se il giorno di riposo coincide con la domenica, la festività viene comunque riconosciuta.

Pertanto, verrà inserita la seguente nota a verbale nel testo a stampa del CCNL:

“- Nota a verbale n.1 – Norme particolari per il settore cartario:

Per gli operai turnisti a ciclo continuo di sette giorni su sette, con il passaggio alla mensilizzazione della retribuzione, qualora una delle festività di cui al presente articolo sia coincidente con un giorno di riposo, è dovuto in aggiunta al normale trattamento economico un importo pari a un ventiseiesimo (1/26°) della normale retribuzione mensile.

Per effetto di quanto sopra, a differenza di quanto avviene per gli impiegati, non è dovuto alcun compenso aggiuntivo per le festività cadenti di domenica e coincidenti con un giorno per il quale è prevista una prestazione lavorativa.

Tale correttivo si applica con il passaggio alla mensilizzazione (gennaio 2022) e pertanto comprende anche il pagamento delle festività del 1 ° e 6 gennaio 2022. Invitiamo le aziende ad effettuare il conguaglio con le buste paga dei prossimi mesi.”

Imprese agricole: differito il pagamento dei contributi eccedenti l’esonero

Differito dal 27 aprile 2022 al 6 maggio 2022 il termine di scadenza per il pagamento dei ceontributi eccedenti l’esonero contributivo previsto dal “Decreto Ristori” in favore delle imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e birra, per i mesi di novembre 2020, dicembre 2020 e gennaio 2021. (Inps, messaggio 20 aprile 2022, n. 1712).

Tra le misure di sostegno ai lavoratori e alle imprese, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, il cd. Decreto Ristori” ha stabilito, in favore delle imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e birra, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per i mesi di novembre 2020, dicembre 2020 e gennaio 2021, sia per i dipendenti in qualità di datori di lavoro, sia a titolo personale in qualità di lavoratore autonomo.
Il 28 marzo 2022, l’Inps ha comunicato ai richiedenti gli esiti; quindi, il termine di pagamento degli importi residui della contribuzione, al netto degli esoneri riconosciuti ai datori di lavoro e ai lavoratori autonomi agricoli, è stato fissato al 27 aprile 2022 (30 giorni alla data di comunicazione degli esiti).
Ora, in seguito alle difficoltà operative rappresentate dagli intermediari delle aziende agricole a rispettare detto termine, l’Inps ha disposto il differimento della scadenza dal 27 aprile 2022 al 6 maggio 2022.

Pertanto, ai fini della verifica della regolarità contributiva, gli importi residui eccedenti l’esonero non sono richiesti con invito a regolarizzare fino al 6 maggio 2022.
Qualora si intenda regolarizzare mediante rateazione le partite debitorie notificate con l’invito a regolarizzare – dal quale è stato escluso l’importo differito al 6 maggio 2022 – la domanda, fatta salva l’espressa volontà del contribuente di effettuare tale pagamento in unica soluzione, deve comprendere anche la contribuzione eccedente l’esonero.
Qualora, alla data del 6 maggio 2022, si intenda regolarizzare la propria esposizione debitoria in modalità rateale e si abbia in corso una rateazione principale, è possibile accedere a una nuova rateazione, dopo aver estinto anticipatamente la rateazione principale con il pagamento integrale delle rate accordate e ancora dovute. In alternativa, è possibile richiedere l’estinzione del debito riferito alla contribuzione eccedente l’esonero mediante una domanda integrativa della rateazione principale che potrà essere concessa per un numero di rate pari a quello delle rate accordate e non ancora scadute della rateazione principale.

Assegno unico e universale: indicazioni per figli maggiorenni e genitori separati

L’Inps ha fornito ulteriori chiarimenti in tema di Assegno unico e universale con particolare riferimento alle maggiorazioni per il nucleo in caso di genitori entrambi lavoratori, nuclei numerosi e nuclei con figli maggiorenni e con genitori separati (messaggio n. 1714 del 20 aprile 2022).

Maggiorazione per genitori entrambi lavoratori

Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, la maggiorazione dell’assegno per ciascun figlio minore è pari a 30 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro e si riduce gradualmente fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro la maggiorazione non spetta.
Al riguardo, l’Inps specifica che rilevano, ai fini di tale maggiorazione:
 i redditi da lavoro dipendente o assimilati;
 i redditi da pensione;
 i redditi da lavoro autonomo o d’impresa,
che devono essere posseduti al momento della domanda e percepiti per un periodo prevalente nel corso dell’anno.
L’Ente precisa inoltre che rilevano, altresì, gli importi percepiti a titolo di NASPI e DIS-COLL, se il soggetto risulta percettore di tali prestazioni al momento della domanda e per un periodo prevalente nel corso dell’anno, nonchè il reddito del genitore che lavora all’estero con residenza fiscale in Italia.
La maggiorazione spetta altresì ai nuclei di genitori lavoratori agricoli autonomi.
L’Inps precisa, infine, che la maggiorazione per i genitori lavoratori non può essere richiesta in caso di domanda presentata per un nucleo composto da un solo genitore anche se lavoratore.

Maggiorazioni in caso di nuclei numerosi

Sono previste anche maggiorazioni che tengono conto della numerosità del nucleo familiare. In particolare la maggiorazione per ciascun figlio successivo al secondo di importo pari a 85 euro mensili spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro e si riduce gradualmente, fino a raggiungere un valore pari a 15 euro, in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l’importo rimane costante.
E’prevista, invece, una maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con quattro o più figli, pari a 100 euro mensili per nucleo.
Al riguardo, l’Istituto evidenzia che, ove siano presenti nel nucleo figli con genitori diversi, le maggiorazioni in questione spettano solo ai soggetti per i quali è accertato il rapporto di genitorialità con i figli.

Sono considerati tutti i figli a carico sulla base delle regole di appartenenza al nucleo ISEE, anche nel caso in cui alcuni di essi non abbiano diritto all’AUU.
In mancanza di ISEE, il riferimento per la determinazione del numero dei figli corrisponde alla composizione del nucleo familiare autodichiarato, in base alle medesime regole valide per l’ISEE.

Riconoscimento dell’AUU ai genitori separati

L’Assegno unico e universale è ripartito nella stessa misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale ovvero hanno l’affidamento condiviso dei figli.
Tuttavia, i genitori possono stabilire che il contributo venga interamente erogato solo a uno dei due, attestando in procedura l’accordo tra le parti.

L’assegno viene sempre erogato interamente a un solo genitore:
– se da un provvedimento del giudice o da un accordo scritto tra le parti risulta che quel genitore ha l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale ovvero l’affidamento esclusivo;
– se il giudice, nel provvedimento che disciplina la separazione di fatto, legale o il divorzio dei genitori, ha disposto che dei contributi pubblici usufruisca uno solo dei genitori.
Nei predetti casi (esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale ovvero affidamento esclusivo o provvedimento del giudice che individua chi dei genitori può percepire contributi pubblici, oppure accordo fra le parti) il richiedente che si trovi nelle suddette condizioni lo dichiara nella domanda, selezionando l’apposita opzione, chiedendo l’erogazione dell’AUU al 100%.
Inoltre, qualora l’assegno venga già erogato con ripartizione al 50%, il genitore ha la possibilità di chiedere la modifica delle modalità di erogazione, integrando la domanda on line a suo tempo già presentata, chiedendo il pagamento al 100%.
In sede di prima domanda e/o modifica di una domanda già presentata, non è richiesto al genitore di allegare alcuna documentazione comprovante il suo diritto, che gli potrà comunque essere richiesta dall’Istituto anche in un momento successivo.
L’altro genitore, in ogni caso, potrà chiedere alla Struttura INPS competente il riesame della ripartizione, trasmettendo alla medesima idonea documentazione comprovante.

Figli maggiorenni

L’AUU è riconosciuto ai nuclei familiari per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra al momento della domanda e per tutta la durata della prestazione una delle seguenti condizioni:
– frequenza di un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
– svolgimento di un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
– registrazione come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
– svolgimento del servizio civile universale.
l’Inps chiarisce che il figlio maggiorenne fino ai 21 anni:

se convivente con uno o entrambi i genitori, fa parte del nucleo familiare del genitore/dei genitori con il quale/con i quali convive, a prescindere dal carico fiscale a patto che, nell’anno di riferimento della domanda di AUU, non possieda un reddito complessivo ai fini IRPEF superiore a euro 8.000;
se non convivente con alcuno dei genitori, può comunque fare parte del nucleo dei suoi genitori se di età inferiore a 26 anni, a carico dei genitori ai fini IRPEF e non coniugato o a sua volta genitore.
Nel caso in cui i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne di età inferiore a 26 anni, a carico IRPEF di entrambi i genitori, fa parte del nucleo di uno dei due genitori, da lui scelto.
Ai fini dell’AUU, il carico per i figli maggiorenni di età non superiore a 21 anni, “attratti” nel nucleo dei genitori, è verificato se congiuntamente:
– nel secondo anno solare antecedente, il reddito complessivo lordo non è superiore alla soglia di euro 4.000;
– nell’anno di riferimento dell’AUU, il reddito complessivo lordo presunto non supera l’importo pari a euro 8.000.
Il limite di reddito complessivo lordo presunto, pari a euro 8.000, non si applica per i figli maggiorenni disabili.

Raggiungimento della maggiore età dopo l’inoltro della domanda di AUU

Nell’ipotesi di figli che raggiungono la maggiore età successivamente all’inoltro della domanda è prevista la possibilità che il figlio presenti domanda di AUU per conto proprio.
Ciò comporta la decadenza della “scheda” presente nella domanda del genitore e, conseguentemente, l’erogazione della prestazione direttamente al figlio maggiorenne, con riguardo alla quota di assegno a lui spettante.
Qualora invece il figlio non presenti domanda per conto proprio, a partire dal mese di compimento del diciottesimo anno, la domanda verrà messa in stato “Evidenza” cosicchè il cittadino potrà chiedere l’integrazione delle dichiarazioni relative alla situazione reddituale.
Al fine di garantire la continuità dei pagamenti, il genitore richiedente dovrà, in particolare:
1) accedere alla domanda on line, nella sezione “Consulta e gestisci le domande che hai presentato” e selezionare la “scheda” relativa al figlio neomaggiorenne:
2) accedere alla nuova pagina, nella quale dovrà selezionare la presenza di una delle condizioni alternative previste dalla norma;
3) salvare i dati inseriti.
Tale integrazione sarà possibile solo fino alla fine dell’anno di riferimento della prestazione e cioè fino al 28 febbraio dell’anno successivo.