Fondo Fasie: per i lavoratori del settore vetro e lampade nuovo regolamento da gennaio 2025

Entro il 1° dicembre 2024 deve essere effettuata l’iscrizione al fondo e l’estensione della copertura sanitaria

Il fondo di assistenza sanitaria integrativa energia ha reso noto, per le lavoratrici ed i lavoratori del settore vetro e lampade, l’entrata in vigore, dal 1° gennaio 2025 sia del nuovo regolamento del fondo sia del nuovo piano sanitario. Sulla base di quanto inserito all’interno del regolamento i dipendenti del settore possono iscriversi all’opzione sanitaria standard, extra o plus. Qualora l’opzione sanitaria lo preveda, è possibile estendere la copertura sanitaria ad un convivente e in questo caso sarà obbligatorio presentare lo stato di famiglia. Per la quota di iscrizione, in caso di figli inabili al lavoro in maniera permanente, dove non è necessaria la convivenza anagrafica, il contributo verrà versato, come convivente, dal 26° anno di età. I prosecutori volontari possono iscriversi al fondo Fasie scegliendo tra le varie proposte sanitarie. Per diventare prosecutori volontari sarà necessario essere iscritti da almeno 60 mesi al fondo. 
Sempre a partire dal 1° gennaio 2025 le lavoratrici ed i lavoratori possono decidere di iscrivere i loro familiari al fondo. A partire dal 15 febbraio 2025 viene messo a disposizione il pacchetto prevenzione. È possibile richiedere un rimborso per ogni tipologia di lente a contatto. È possibile, inoltre, chiedere il rimborso di un’ulteriore quota pari a 40,00 euro in aggiunta a quella prevista dal piano sanitario del fondo, in caso di acquisto di occhiali da vista o lenti a contatto per un massimo 90,00 euro nel biennio. 
La quota di opzione sanitaria standard è pari a 189,00 euro; l’extra è di 339,00 euro e la plus di 890,00 euro. Per i familiari l’importo da versare è di 228,00 euro e per i conviventi di 444,00 euro. Per i prosecutori volontari e familiari/conviventi la quota per l’opzione sanitaria base è di 260,00 euro; standard di 620,00 euro; extra 930,00 euro e plus 1.430,00 euro. Per i familiari/conviventi la quota è di 550,00 euro. Quest’ultima quota deve essere versata solo nel caso in cui il prosecutore volontario decida di iscriversi alle opzioni standard ed extra. 
L’iscrizione al fondo deve essere effettuata entro il 1° dicembre 2024; e alla medesima scadenza deve essere effettuata anche quella per l’estensione della copertura sanitaria. 

CCNL Autostrade: sottoscritto l’accordo sul Premio Esazione Pedaggi

A decorrere dal 1° gennaio 2025 entra in vigore il nuovo regime retributivo 

Lo scorso 8 ottobre è stato sottoscritto il Verbale di Accordo tra Società Autostrade per l’Italia e le segreterie nazionali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Sla-Cisal e Ugl Vl sull’istituto retributivo del “Premio Esazione Pedaggi“, istituito dal CCNL e disciplinato a livello normativo da ogni singola azienda. 
Le Parti hanno stabilito che per il personale assunto a tempo indeterminato successivamente al 1° gennaio 2019 e fino al 27 settembre 2022 e per tutto il personale già dipendente a tempo indeterminato l’importo è calcolato sulla media degli importi lordi mensili effettivamente percepiti a decorrere dalla data di assunzione/trasferimento in Esazione, con l’esclusione dell’anno 2020 in quanto poco rappresentativo a causa dei flussi ridotti del traffico per via del Covid.
Per il personale assunto a tempo indeterminato in data antecedente al 27 settembre 2022 le Parti hanno precisato che:
– ai fini del calcolo dell’importo, devono essere scorporati i mesi di mancata prestazione dovuti ad eventi di malattia, ricovero ospedaliero, infortunio, aspettativa non retribuita, congedo straordinario retribuito ex legge 104/90;
– il PEP non è erogato nei mesi in cui non è effettuata almeno una giornata di effettiva presenza in servizio.
Il nuovo regime retributivo è calcolato dal 1° gennaio 2025.

 

Indennità di malattia per i lavoratori marittimi: arrivano ulteriori chiarimenti applicativi

Fornite ai datori di lavoro le istruzioni per la corretta trasmissione dei flussi Uniemens (INPS, messaggio 18 ottobre 2024, n. 3456).

Dopo la circolare n. 55/2024, il messaggio n. 2022/2024 e il messaggio n. 2829/2024, l’INPS è tornata a fornire chiarimenti per quel che riguarda gli adempimenti datoriali in materia di Indennità di malattia per i lavoratori marittimi.

L’Istituto ribadisce, a tale proposito, che concorrono alla determinazione della retribuzione media globale giornaliera (RMGG) le componenti retributive ricorrenti normalmente presenti nella retribuzione mensile; dalla “retribuzione teorica” sono, invece, da escludere le voci retributive monetizzate dal datore di lavoro nonostante l’evento di malattia.

In merito alla valorizzazione dell’elemento imponibile, con il messaggio n. 2829/2024, è stato chiarito che, in applicazione delle vigenti disposizioni legislative (articolo 6 del D.Lgs. n. 314/1997), l’esposizione dell’imponibile del mese di riferimento è effettuata in applicazione del principio di competenza, con imputazione, al lordo, dei redditi maturati nel medesimo mese.

Costituiscono eccezione a tale principio le voci tassativamente previste dall’articolo 6, comma 9 del citato decreto legislativo n. 314/1997, ossia le gratificazioni annuali e periodiche, i conguagli di retribuzione per norma di legge o di contratto aventi effetto retroattivo e i premi di produzione, per le quali, trovando invece applicazione il principio di cassa, la relativa esposizione è legislativamente consentita nel flusso Uniemens del mese di effettiva corresponsione e con imputazione al medesimo mese.

In termini applicativi, con riferimento alle indennità sostitutive delle ferie, dei permessi e dei riposi compensativi non fruiti e alla loro corretta gestione nel flusso Uniemens, l’INPS segnala che il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha chiarito che rientrano tra le voci variabili della retribuzione di cui alla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 26 marzo 1993, approvata con decreto ministeriale 7 ottobre 1993.

Di conseguenza, fatta salva nell’ambito di ciascun anno solare la corrispondenza tra la retribuzione di competenza dell’anno stesso e quella soggetta a contribuzione, tali indennità sostitutive possono essere assoggettate a contribuzione nel mese successivo a quello cui si riferiscono. 

Pertanto, in caso di avvenuta monetizzazione per mancata fruizione delle ferie, dei permessi e dei riposi compensativi, le relative indennità sostitutive non rientrano tra gli elementi utili alla determinazione della “retribuzione teorica”.

Qualora la monetizzazione delle ferie, dei permessi e dei riposi compensativi intervenga nel mese di dicembre, i datori di lavoro potranno, quindi, tenerne conto nella denuncia dei contributi di pertinenza del mese di gennaio. Al fine di garantire la corrispondenza tra la retribuzione di competenza dell’anno “X” e quella soggetta a contribuzione, i datori di lavoro sono tenuti a utilizzare la variabile retributiva “AUMIMP” nelle denunce di gennaio o febbraio dell’anno “X” +1.

Nel caso in cui, in un momento successivo a quello dell’assolvimento dell’obbligazione contributiva le ferie, i permessi o i riposi compensativi vengano effettivamente fruiti, il contributo già versato non è più dovuto e può essere recuperato attraverso l’uso delle variabili FERIE e ROL oppure operando con i flussi regolarizzativi (DM/vig). Nel caso di lavoratori marittimi il cui rapporto di lavoro cessa con lo sbarco (anche per malattia) è prassi diffusa che le ferie, i permessi e i riposi compensativi non fruiti vengano monetizzati; conseguentemente, in questi casi l’obbligo contributivo deve essere assolto con la denuncia Uniemens riferita al mese dello sbarco.

In questa ipotesi, l’assoggettamento a contribuzione deve avvenire nel mese di corresponsione e, quindi, non sono necessari ulteriori adempimenti con riferimento all’imponibile dei mesi precedenti. Tali importi non devono essere valorizzati nella “retribuzione teorica”.