Quota EBNA 2022 nell’Area Comunicazione Artigianato

Quota EBNA 2022 nell’Area Comunicazione Artigianato

Da giugno 2022 è prevista la nuova quota EBNA 2022 per il CCNL Area Comunicazione.

Con il rinnovo del CCNL Area Comunicazione Artigianato, con la competenza di giugno 2022, scatta la nuova quota mensile EBNA che diviene la somma del fisso di euro 15,65 + il variabile dello 0,60% dell’imponibile previdenziale.
Segue la tabella da utilizzare per il calcolo del versamento su F24 del contributo mensile EBNA, aggiornato in base a quanto disposto dall’Accordo Interconfederale nazionale del 17 dicembre 2021 ed in vigore dall’1/1/2022. Il calcolo deve essere fatto per ciascun dipendente in forza all’azienda. Il contributo di solidarietà M980 va versato su DM10/UNIEMENS.

Imprese Artigiane(CSC 4, codice di autorizzazione 7B)

Tipologia di Impresa

Versamento su F24 con codice tributo EBNA

Solidarietà M980 (contributo 10% sull’imponibile mensile)

CCNL applicato:
Meccanica (da gennaio 2022)
Alimentaristi (da gennaio 2022)
PMI Area Tessile Moda – Chimica Ceramica e Lavorazioni piastrelle in terzo fuoco (da febbraio 2022)
Area Legno-Lapidei (da maggio 2022)
Area Tessile Moda Chimica Ceramica (da maggio 2022)
Area Comunicazione (da giugno 2022)
fisso (€ 15,65) + variabile (0,60%) imponibile mensile di€ 5,65 (€ 3,65 + € 2,00)
CCNL applicato:- Logistica, Trasporto Merci e Spedizioni (da gennaio 2021) fisso (€ 30,65) + variabile (0,60%) imponibile mensile di € 13,65 (€.3,65 +€10,00)
Applicano altro CCNL ARTIGIANO che non ha ancora recepito l’A.I. del 17/12/2021 fisso (€ 11,65) + variabile (0,60%) imponibile mensile di € 4,27 (€2,27 + €2,00)
Applicano un CCNL NON artigiano fisso (€ 15,65) + variabile (0,60%) imponibile mensile di € 5,65 (€3,65 + €2,00)

Imprese Non Artigiane (CSC diverso da 4)

Tipologia di Impresa

Versamento su F24 con codice tributo EBNA

Solidarietà M980 (contributo 10% sull’imponibile mensile)

CCNL applicato:
Meccanica (da gennaio 2022)
Alimentaristi (da gennaio 2022)
PMI Area Tessile Moda – Chimica Ceramica e Lavorazioni piastrelle in terzo fuoco (da febbraio 2022)
Area Legno-Lapidei (da maggio 2022)
Area Tessile Moda Chimica Ceramica (da maggio 2022)
Area Comunicazione (da giugno 2022)
fisso (€ 15,65) imponibile mensile di € 7,64 (€5,64 + €2,00)
CCNL artigiano applicato:

Logistica, Trasporto Merci e Spedizioni (da gennaio 2021)

fisso (€ 30,65) imponibile mensile di € 15,64 (€ 5,64+ € 10,00)
Applicano un CCNL ARTIGIANO che non ha ancora recepito l’A.I. del 17/12/2021 fisso (€ 14,42) imponibile mensile di € 7,04 (€ 5,04 + € 2,00)
Aziende di Sistema a) Se applicano CCNL ARTIGIANO che ha recepito l’A.I. 17/12/2021 o se applicano CCNL di categoria NON sottoscritti dalle OO.AA.: fisso (€ 15,65)+ variabile (0,60%)
b) Se applicano CCNL ARTIGIANO che NON ha recepito l’A.I. 17/12/2021: fisso (€ 11,65) + variabile (0,60%)
a) imponibile mensile di € 5,65 (€ .3,65 + € 2,00)
b) imponibile mensile di € 4,27 (€ 2,27+€ 2,00)

A giugno 2022 l’Accordo Interconfederale nazionale del 17 dicembre 2021 è stato recepito dal CCNL Area Comunicazione.
L’unica modalità per effettuare il versamento EBNA e le eventuali sanatorie è versare su F24 con codice EBNA.
E’ consigliabile verificare sempre l’inquadramento dell’azienda nel cassetto previdenziale INPS. In base alla Circolare INPS n. 53 del 12-04-2019, le aziende artigiane nate dopo la data del 12 aprile 2019 devono richiedere all’INPS, tramite cassetto previdenziale, l’assegnazione del codice di autorizzazione 7B, senza il quale non è possibile richiedere le prestazioni di cassa integrazione FSBA; per le aziende nate prima di tale data l’assegnazione del codice 7B è stata invece automatica da parte dell’INPS.

Licenziamento collettivo: l’obbligo datoriale di valutare la professionalità equivalente

In caso di licenziamento collettivo il datore di lavoro non può limitare la platea dei lavoratori licenziandi ai soli dipendenti addetti al reparto operativo soppresso o ridotto, senza valutare il possesso, da parte degli stessi, di professionalità equivalente a quella di addetti ad altre realtà organizzative (Corte di Cassazione, Sentenza 16 maggio 2022, n. 15600).

La vicenda

La Corte di appello territoriale aveva respinto il reclamo proposto dal datore di lavoro avverso la sentenza di primo grado che annullava il licenziamento intimato ad una lavoratrice nell’ambito della procedura di riduzione del personale.
I giudici, nel caso in argomento, avevano confermato la valutazione operata dal Tribunale circa l’illegittimità della limitazione della platea dei licenziandi ai soli addetti al servizio di trasporto dei disabili, atteso che la soppressione di tale servizio non comportava che i lavoratori da licenziare dovessero essere individuati esclusivamente tra gli addetti allo stesso; occorreva, difatti, verificare se gli stessi fossero o meno in possesso di professionalità equivalenti a quella di dipendenti dell’azienda utilizzati in altre realtà organizzative.
Nel caso di specie era emerso che la lavoratrice licenziata avesse svolto, nel corso della sua vita professionale, mansioni ulteriori rispetto a quelle di accompagnatrice, con lo stesso grado di autonomia, professionalità e responsabilità di altri colleghi, in virtù di un’evidente fungibilità e interscambiabilità esistente tra i lavoratori.
Conseguenza di tanto era, dunque, ad avviso dei giudici, che fosse stato violato, nel caso in questione, il principio che impone che la platea dei lavoratori da licenziare sia verificata con riguardo all’intero complesso aziendale.

Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso il datore di lavoro.
Quest’ultimo, in particolare, contestava il criterio su cui l’organo giudicante aveva fondato la valutazione di equivalenza della professionalità della lavoratrice.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, richiamando il principio per cui, nelle procedure di licenziamento collettivo per riduzione di personale, se il progetto di ristrutturazione aziendale si riferisce solo ad un’unità produttiva o ad uno specifico settore dell’azienda, la platea dei lavoratori interessati può essere limitata agli addetti ad un determinato reparto o settore solo se ricorrono oggettive esigenze aziendali.

Affinchè, però, sia correttamente applicato il criterio delle esigenze tecnico – produttive dell’azienda, per l’individuazione dei lavoratori da licenziare la comparazione delle diverse posizioni dei lavoratori deve avvenire nel rispetto del principio di buona fede e correttezza; il datore di lavoro non può, dunque, limitare la scelta dei lavoratori da porre in mobilità ai soli dipendenti addetti a tale reparto se detti lavoratori risultano idonei ad occupare le posizioni lavorative di colleghi addetti a reparti diversi.
Non può, dunque, ritenersi legittima la scelta datoriale ricaduta su taluni lavoratori solo perché impiegati nel reparto operativo soppresso o ridotto, trascurando il possesso, da parte di questi, di professionalità equivalente a quella di addetti ad altre realtà organizzative.