CdM: adeguamento normativa nazionale a norme europee su trasferimenti di fondi e cripto-attività

Il Consiglio dei ministri, nella seduta del 29 ottobre 2024, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1113, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2015/849, e per l’attuazione della direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, come modificata dall’articolo 38 del medesimo regolamento (UE) 2023/1113.

Al fine di adeguare l’ordinamento nazionale alle disposizioni del Travel Rule Crypto (TFR), il decreto legislativo approvato in esame preliminare dal Consiglio dei ministri interviene sul cosiddetto Decreto Antiriciclaggio (dD.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231) e apporta modifiche di mero coordinamento al D.L. n. 167/1990, in materia di rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l’estero di denaro, titoli e valori.

 

Al fine di rafforzare i presidi antiriciclaggio in relazione alle cripto-attività:

  • vengono modificate le definizioni già previste di «cripto-attività», di «servizi per le cripto-attività» e di «prestatori di servizi per le cripto-attività», secondo quanto previsto dal regolamento (UE) 2023/1114;

  • vengono inseriti i prestatori di servizi per le cripto-attività (CASP), cioè le persone giuridiche autorizzate ad effettuare la prestazione di uno o più servizi per le cripto-attività ai clienti su base professionale, nella categoria degli intermediari bancari e finanziari, al fine di assicurare che gli stessi siano soggetti agli stessi requisiti e allo stesso livello di vigilanza, relativamente ai profili antiriciclaggio, previsti per gli intermediari bancari e finanziari.

Con riguardo agli obblighi cui i CASP saranno soggetti in virtù della loro inclusione tra gli intermediari bancari e finanziari, vengono previsti, tra gli altri:
– l’obbligo di trasmissione all’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) dei dati aggregati concernenti la propria operatività, al fine di consentire l’effettuazione di analisi mirate a far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo nell’ambito di determinate zone territoriali;
– la soggezione alla vigilanza di Banca d’Italia, ai fini antiriciclaggio.

 

Inoltre, i prestatori di servizi per le cripto-attività vengono inclusi tra i soggetti presso i quali il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza può espletare controlli sui fenomeni di riciclaggio.

 

Infine, vengono fatti interventi sulle disposizioni in materia di analisi e valutazione del rischio, individuando misure che devono essere attuate dai prestatori di servizi per le cripto-attività, al fine di mitigare e attenuare i rischi riconducibili a trasferimenti verso o da indirizzi auto-ospitati.

Dogane: istituito l’albo dei punti vendita ricariche

 

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha istituito in data 25 ottobre 2024 l’albo dei punti vendita ricariche, in attuazione dell’articolo 13 del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41 (Agenzia delle dogane e dei monopoli, comunicato 25 ottobre 2024).

Con determinazione del Direttore n. 656848/RU, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha istituito l’Albo dei punti vendita per la ricarica dei conti di gioco collegati alle concessioni per la raccolta del gioco a distanza, più brevemente denominato Albo Punti Vendita Ricariche.

L’iscrizione all’Albo è presupposto e condizione necessaria ed essenziale per lo svolgimento dell’attività di Punto Vendita Ricariche.

 

Possono iscriversi all’Albo, esclusivamente con modalità telematiche:

  • i titolari di rivendite, ordinarie o speciali, di generi di monopolio autorizzati alla raccolta di giochi pubblici;
  • i soggetti che già esercitano l’attività di Punti Vendita Ricariche, titolari di autorizzazione ai sensi degli articoli 86 ovvero 88 del T.U.L.P.S.;
  • i soggetti, titolari di esercizi commerciali aperti al pubblico, in possesso di autorizzazione ai sensi degli articoli 86 ovvero 88 del T.U.L.P.S.

I Punti Vendita Ricariche devono essere abilitati all’esercizio dell’attività, in forza di appositi accordi contrattuali sottoscritti con i concessionari per la raccolta a distanza dei giochi pubblici, senza vincolo di mandato in esclusiva.

 

I soggetti che intendono svolgere attività di Punto Vendita Ricariche sono tenuti ad iscriversi all’Albo, a decorrere dal prossimo 3 novembre, entro, e non oltre, il 18 novembre 2024.

 

L’iscrizione all’Albo deve essere effettuata in via telematica, accedendo, attraverso il Portale Unico Dogane e monopoli (PUDM), nell’area riservata del sito istituzionale delle Dogane.

Ai fini dell’accesso all’area riservata e per la successiva iscrizione all’Albo, gli utenti devono essere in possesso delle credenziali SPID di livello 2, rilasciate da un gestore di Identità Digitale (Identity Provider), ovvero CNS o CIE.

L’accesso alla funzionalità necessita come prima operazione la richiesta delle autorizzazioni utilizzando il Modello Autorizzativo Unico (MAU), disponibile, una volta effettuata l’autenticazione, alla voce di menu Mio Profilo.

 

L’iscrizione all’Albo è subordinata al pagamento preventivo della somma annuale di euro 100,00 (euro cento/00), da effettuarsi a mezzo di F24 Accise, utilizzando il codice tributo “5505” denominato “Versamento importo annuale per l’iscrizione all’albo dei punti vendita di ricariche dei conti di gioco di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41”, oltre all’imposta di bollo pagabile tramite la piattaforma digitale PagoPA.

 

Una volta completata l’iscrizione all’Albo, l’esercente dovrà stampare la targa di riconoscimento che dovrà essere obbligatoriamente affissa all’esterno dell’esercizio, in posizione visibile.

Brevetti+ 2024, apertura sportello

Dal prossimo 29 ottobre, le micro, piccole e medie imprese potranno inviare le domande per accedere agli incentivi Brevetti+ 2024, l’intervento promosso dal Ministero delle imprese e del made in Italy per la valorizzazione economica dei brevetti (MIMIT, comunicato 25 ottobre 2024).

Le agevolazioni, consistenti in un contributo a fondo perduto fino a un massimo di 140.000 euro e non superiore all’80% dei costi ammissibili, saranno concesse, in regime de minimis, anche alle PMI appena costituite, aventi sede legale e operativa in Italia, che possiedono almeno uno dei seguenti requisiti:

  • essere titolari o licenziatari di un brevetto per invenzione industriale concesso in Italia successivamente al 1° gennaio 2023;

  • essere titolari di una domanda nazionale di brevetto per invenzione industriale depositata successivamente al 1° gennaio 2022 con un rapporto di ricerca con esito “non negativo”;

  • essere titolari di un brevetto concesso dall’EPO e convalidato in Italia successivamente al 1° gennaio 2023;

  • essere titolari di una domanda di brevetto europeo o di una domanda internazionale di brevetto depositata successivamente al 1° gennaio 2022, con un rapporto di ricerca con esito “non negativo” che rivendichi la priorità di una precedente domanda nazionale di brevetto.

L’agevolazione potrà raggiungere l’85% dei costi ammissibili nel caso di imprese in possesso della certificazione della parità di genere e il 100% per le imprese beneficiarie che al momento della presentazione della domanda risultano contitolari, con un Ente pubblico di ricerca, della domanda di brevetto o di brevetto rilasciato, ovvero titolari di una licenza esclusiva avente per oggetto un brevetto rilasciato a uno dei suddetti Enti pubblici, già trascritta all’UIBM, senza vincoli di estensione territoriali.

 

Il contributo è finalizzato all’acquisto di servizi specialistici correlati e strettamente connessi alla valorizzazione economica del brevetto e funzionali alla sua introduzione nel processo produttivo ed organizzativo dell’impresa proponente, al fine di accrescere la capacità competitiva della stessa.

 

Sono ammissibili i costi dei seguenti servizi distinti per Macroarea:

  1. Progettazione, ingegnerizzazione e industrializzazione (incluso Proof of Concept);
  2. Organizzazione e sviluppo;
  3. Trasferimento tecnologico.

Ai fini dell’ammissibilità del progetto di valorizzazione:

– il progetto non può basarsi su un’unica tipologia di servizio;
– nel progetto deve essere presente almeno un servizio della Macroarea A;

– gli importi richiesti per i servizi relativi alle Macroaree B e C, complessivamente, non possono superare il 40% del totale del piano richiesto.

 

La gestione della misura è affidata a INVITALIA per conto del Ministero delle imprese e del made in Italy.

INVITALIA per conto del Ministero delle imprese e del made in Italy.