Violazioni sanabili tramite ravvedimento speciale: chiarimenti dal Fisco

Con riferimento a talune richieste di chiarimenti pervenute al Fisco riguardo all’istituto del “ravvedimento speciale”, l’Agenzia delle entrate ne ha precisato l’ambito di applicazione e i criteri di individuazione delle violazioni sanabili (Agenzia delle entrate, risoluzione 6 dicembre 2023, n. 67).

Con l’articolo 1, comma 174, della Legge di bilancio 2023 è stata introdotta la possibilità di avvalersi del ravvedimento speciale tramite cui sanare violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d’imposta precedenti, con il pagamento di un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti.

 

La norma, inoltre, ha stabilito che il versamento delle somme dovute possa essere effettuato in 8 rate di pari importo, con scadenza della prima rata fissata al 30 settembre 2023 e che sulle rate successive alla prima, da versare, rispettivamente, entro il 31 ottobre 2023, il 30 novembre 2023, il 20 dicembre 2023, il 31 marzo 2024, il 30 giugno 2024, il 30 settembre 2024 e il 20 dicembre 2024, siano dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo.

 

Tale regolarizzazione è consentita sempreché le violazioni non siano state già contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni.

 

La norma di interpretazione autentica prevista dall’articolo 21 del D.L. n. 34/2023, in merito all’istituto del ravvedimento speciale, ha ribadito che, in generale, sono regolarizzabili tutte le violazioni per le quali è applicabile l’istituto del ravvedimento ordinario, commesse nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e in quelli precedenti, a condizione che la dichiarazione del relativo periodo d’imposta sia stata validamente presentata.

Ne restano, invece, escluse le violazioni:
– commesse quando la dichiarazione risulta omessa, fatta eccezione per l’ipotesi in cui il contribuente sia legittimamente esonerato da detto adempimento;
– relative a imposte non periodiche, per le quali, cioè, non è prevista dalle norme di riferimento la presentazione di una dichiarazione annuale (ad esempio, alle imposte di registro e di successione). 

 

Alla luce di ciò, l’Agenzia delle entrate ha ulteriormente chiarito che:

  • il ravvedimento speciale può essere utilizzato per regolarizzare anche le violazioni consistenti nell’indebito utilizzo dei crediti d’imposta non spettanti o inesistenti, mediante rimozione della violazione e versamento, in forma rateizzata ovvero in un’unica soluzione, delle relative sanzioni;

  • ciò che rileva è il momento di “commissione” della violazione sostanziale e non quello in cui lo stesso è stato esposto nell’apposito campo della dichiarazione annuale;

  • restano sempre escluse dal ravvedimento speciale le violazioni concernenti i crediti d’imposta utilizzati in compensazione dopo il 31 dicembre 2021;

  • la dichiarazione deve risultare validamente presentata, fatta eccezione, per l’ipotesi in cui il contribuente sia legittimamente esonerato dall’adempimento.

Regime forfettario dopo le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2023: i chiarimenti delle Entrate

L’Agenzia delle entrate fa il punto sugli effetti delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2023 al regime forfettario, analizzando in particolare le condizioni di accesso, la permanenza e la fuoriuscita dal regime (Agenzia delle entrate, circolare 5 dicembre 2023, n. 32/E).

L’articolo 1, comma 54, della Legge di bilancio 2023 ha modificato la disciplina del regime forfettario, stabilendo in particolare:

  • l’innalzamento da 65.000 euro a 85.000 euro della soglia massima di ricavi conseguiti o di compensi percepiti nell’anno precedente per poter applicare il regime fiscale agevolato;

  • l’introduzione di una nuova fattispecie tra le cause di cessazione del regime che, diversamente dalle altre, ne comporta la fuoriuscita già a decorrere dall’anno stesso in cui questa si manifesta e che consiste nel superamento in corso d’anno della soglia di 100.000 euro di ricavi o compensi percepiti.

Al riguardo, nel nuovo documento di prassi, l’Agenzia delle entrate esordisce con una panoramica generale sulle caratteristiche del suddetto regime e sulle semplificazioni ai fini dell’IVA e delle imposte sui redditi che ne derivano dall’adozione, precisando che esso rappresenta il regime naturale delle persone fisiche che esercitano un’attività di impresa, arte o professione in forma individuale, in possesso dei requisiti stabiliti dall’articolo 1, comma 54, lettere a) e b), della Legge di stabilità 2015.

Viene chiarito, tuttavia, che i contribuenti rientranti naturalmente nel regime forfetario possono non applicarlo e optare per la determinazione delle imposte sul reddito e dell’IVA nei modi ordinari, comunicando la scelta tramite la prima dichiarazione IVA.

L’omessa comunicazione in dichiarazione dell’opzione non pregiudica l’applicazione del regime ordinario, ma comporta una sanzione amministrativa.

Trascorso, poi, il triennio minimo di permanenza nel regime ordinario, l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, fin quando persiste la concreta applicazione della scelta operata.

 

I nuovi limiti dei ricavi e dei compensi

A seguito delle modifiche al regime apportate dalla Legge di bilancio 2023, dal 1 gennaio 2023 l’aver percepito ricavi o compensi per un importo superiore al limite di 85.000 euro, ma comunque inferiore al limite di 100.000 euro, non pregiudica la permanenza nel regime forfetario nell’anno in cui avviene il superamento ma comporta la fuoriuscita dal regime medesimo dall’anno successivo, con conseguente applicazione del regime ordinario.

I contribuenti che, invece, nel corso dell’anno superano la soglia dei 100.000 euro di incasso passano al regime ordinario nello stesso anno.

In particolare, con riguardo alle imposte dirette, il contribuente rientra nel regime ordinario sin dall’inizio dell’anno, mentre, per l’IVA, entra nel regime ordinario dal momento dell’incasso che ha comportato la fuoriuscita dal regime, cui consegue l’integrazione della relativa fattura, con l’emissione di una nota di debito per l’importo della corrispondente imposta.

Non devono, invece, essere integrate le fatture emesse senza Iva prima del suddetto incasso.

 

Nell’ultimo paragrafo della circolare, infine, l’Agenzia riporta le risposte ai quesiti proposti dagli operatori del settore.

Ad esempio viene precisato che se il contribuente intraprende l’attività in corso d’anno, il superamento del limite di 100.000 euro deve essere verificato senza confrontare il volume dei ricavi o dei compensi alla frazione d’anno di attività.

Viene, inoltre, chiarito che coloro che hanno aderito, ad esempio nel 2021, alla contabilità ordinaria possono applicare dal 1 gennaio 2023 il regime forfetario se nel 2022 hanno percepito ricavi o compensi pari o inferiori agli 85.000 euro, senza necessariamente, quindi, rispettare il vincolo triennale di permanenza nel regime ordinario.

Contratti di sviluppo: riapre lo sportello di INVITALIA per la presentazione delle domande

INVITALIA ha reso noto che dal 4 dicembre 2023 è nuovamente possibile presentare la domanda per i Contratti di sviluppo con importanti novità (INVITALIA, comunicato 4 dicembre 2023).

Con Decreto Direttoriale del 15 novembre 2023 era stata disposta, a partire dal 22 novembre 2023, la temporanea sospensione dei termini per la presentazione delle domande di agevolazione per i Contratti di sviluppo, necessaria per consentire l’apertura di due distinti sportelli:

  • uno per i programmi di sviluppo turistici;

  • uno per i programmi di sviluppo industriale (compresi i programmi a valere sul regime TPA) e di tutela ambientale.

Diverse le novità per le imprese alla riapertura dello sportello INVITALIA il 4 dicembre 2023.

 

In primo luogo i nuovi progetti prevedono la presenza di non più di 5 imprese tra soggetti proponenti e aderenti, e tra i partecipanti ai contratti di rete.

 

Per quanto riguarda i programmi di tipo turistico, sale a 7,5 milioni la soglia minima per il progetto presentato dal soggetto proponente, mentre in caso di progetti con più soggetti, gli stessi dovranno essere realizzati in comuni limitrofi o nell’ambito di un singolo distretto turistico.

 

Le principali innovazioni riguardano, però, i regimi di tutela ambientale, che sono stati completamente riformati, anche alla luce delle modifiche apportate al Regolamento Generale di esenzione (GBER).

Con il nuovo contratto di sviluppo è ora possibile usufruire degli incentivi a carattere ambientale anche per iniziative finalizzate a:

  • introdurre elementi di circolarità nei processi produttivi;

  • produrre energia rinnovabile per l’autoconsumo;

  • efficientare gli immobili, oltre che i processi produttivi.

Oltre a ciò, sono state introdotte importanti novità anche per i programmi che puntano alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.