Approvati i Modelli 730 da presentare nel 2024

L’Agenzia delle entrate ha approvato i Modelli 730, le relative istruzioni nonché la bolla per la consegna del modello 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell’IRPEF, da presentare nell’anno 2024 da parte dei soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale (Agenzia delle entrate, provvedimento 28 febbraio 2024, n. 68472).

Con il nuovo provvedimento n. 68472/2024 delle Entrate, sono stati approvati i seguenti modelli:

  • 730/2024, relativo alla dichiarazione semplificata agli effetti delle imposte sul reddito delle persone fisiche che i contribuenti, ove si avvalgano dell’assistenza fiscale, devono presentare nell’anno 2024, per i redditi prodotti nell’anno 2023;

  • 730-1, concernente le scelte per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF;

  • 730-2 per il sostituto d’imposta e 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato, che contengono la ricevuta dell’avvenuta consegna della dichiarazione da parte del contribuente;

  • 730-3, relativo al prospetto di liquidazione riguardante l’assistenza fiscale prestata;

  • 730-4 e 730-4 integrativo, concernenti la comunicazione, la bolla di consegna e la ricevuta del risultato contabile al sostituto d’imposta;

  • bolla per la consegna dei modelli 730 e/o 730-1.

Con riferimento alle recenti disposizioni di cui all’art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 1/2024, nel nuovo Modello 730/2024 è stata introdotta la gestione dell’IVIE, dell’IVAFE e dell’imposta sostitutiva sulle cripto-attività nel nuovo quadro W, che consente anche di assolvere agli obblighi di monitoraggio fiscale degli investimenti e delle attività finanziare all’estero.

Oltre a ciò, nel quadro L sono stati inseriti appositi righi riguardanti la rivalutazione dei terreni e la tassazione sostituiva dei redditi di capitale di fonte estera percepiti direttamente dal contribuente senza l’intervento di intermediari residenti.

L’Agenzia delle entrate ha, inoltre, ricordato che con il comma 2 dell’articolo 2 del predetto decreto è stata estesa ai soggetti con un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio, la possibilità di chiedere direttamente all’Agenzia il rimborso che scaturisce dalla dichiarazione dei redditi, ovvero effettuare il pagamento di quanto dovuto tramite il Modello di pagamento F24 entro i termini ordinari (30 giugno).

 

Con il provvedimento n. 68472/2024, infine, sono state disciplinate la modalità di indicazione degli importi e la reperibilità dei predetti modelli di dichiarazione e ne è stata autorizzata la stampa, con le relative caratteristiche tecniche e grafiche.

Conversione Milleproroghe: le principali proroghe fiscali

Entra in vigore oggi 29 febbraio 2024 la Legge 23 febbraio 2024, n. 18, di conversione con modificazioni del D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi. Di seguito una sintesi delle principali proroghe fiscali.

L’articolo 3, comma 3, proroga, anche per il 2024, l’esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica da parte degli operatori sanitari tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria.

 

L’articolo 3, al comma 4-bis, proroga al 31 dicembre 2024 il credito d’imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle piccole e medie imprese (PMI) istituito dalla Legge di bilancio 2018 disponendo, conseguentemente, uno stanziamento a copertura della misura per l’anno 2025.

 

L’articolo 3, comma 12-ter, amplia la facoltà di cumulare le agevolazioni fiscali nazionali per interventi di risparmio energetico e i contributi regionali (o delle province autonome di Trento e Bolzano) ai casi di contributi erogati negli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, in luogo dei soli anni 2023 e 2024 previsti dal testo vigente.

 

Sempre all’articolo 3, il comma 12-sexies, proroga al 1° gennaio 2025 l’entrata in vigore delle disposizioni di modifica dell’IVA (applicabili anche agli enti del Terzo settore) recate dal D. L. n. 146/2021 in materia fiscale.

 

Il comma 12-undecies, poi, estende la possibilità di usufruire del cosiddetto ravvedimento speciale (disciplinato dalla Legge di bilancio 2023) alle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022. L’importo dovuto è rateizzabile con l’applicazione di interessi nella misura del 2% annuo.

 

L’articolo 3, comma 12-duodecies estende l’applicabilità delle norme sullo svolgimento delle assemblee ordinarie di società ed enti, disposte dall’articolo 106 del decreto legge n. 18 del 2020, alle assemblee sociali tenute entro il 30 aprile 2024.

 

L’articolo 3 al comma 12-terdecies estende il termine per avvalersi dell’agevolazione prevista per l’acquisto della casa di abitazione da parte di soggetti con età inferiore a 36 anni e con valore dell’ISEE non superiore a 40.000, stabilendo che tale misura si applica anche nel caso che il contratto preliminare registrato di acquisto sia stato sottoscritto entro il 31 dicembre 2023, purché la stipula del contratto definitivo avvenga entro il 31 dicembre 2024. Il comma 12-quaterdecies riconosce, inoltre, un credito d’imposta di importo pari alle imposte corrisposte dagli stessi acquirenti in eccesso rispetto a quanto previsto dal comma 12-terdecies.

 

L’articolo 3-bis, al comma 1, differisce al 15 marzo 2024 il termine di pagamento della prima (o unica) e della seconda e terza rata della c.d. rottamazione-quater.

 

L’articolo 4, comma 8-quater, dispone per il 2024 l’incremento di 2 milioni delle risorse previste per il c.d. “bonus psicologo“, per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati.

 

All’articolo 11, comma 5-ter, è disposta la proroga al 31 dicembre 2024 della norma che consente all’imprenditore di sostituire le certificazioni relative ai debiti tributari e contributivi e ai premi assicurativi con proprie autodichiarazioni attestanti la presentazione della richiesta agli enti deputati al rilascio (Agenzia delle entrate, INPS e INAIL) almeno 10 giorni prima della presentazione dell’istanza di accesso ad una procedura di composizione negoziata della crisi.

 

L’articolo 13, comma 3-bis, infine, proroga agli anni 2024 e 2025 il regime di agevolazione IRPEF dei redditi dominicali e agrari dichiarati dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali introducendo alcune limitazioni allo stesso. In particolare, si prevede che per gli anni 2024 e 2025 i redditi dominicali e agrari, posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali concorrano, considerati congiuntamente, alla formazione del reddito complessivo nelle seguenti percentuali:

  • fino a 10.000 euro per lo 0%;

  • oltre 10.000 euro e fino a 15.000 euro, al 50%;

  • oltre 15.000 euro, al 100%.

Pubblicata in Gazzetta la Legge di conversione del D.L. sulle agevolazioni fiscali in edilizia

La Legge 22 febbraio 2024, n. 17, di conversione del D.L. n. 212/2023, recante misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del D.L. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 77/2020, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2024, n. 48.

In sede di conversione del Decreto n. 212/2023, la Legge n. 17/2024 ha confermato integralmente le disposizioni previste:

  • all’articolo 1 in materia di bonus nel settore dell’edilizia;

  • all’articolo 2 sull’opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali e misure relative agli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici;

  • all’articolo 3 per la revisione della disciplina sulla detrazione fiscale per l’eliminazione delle barriere architettoniche.

Il dettaglio, l’articolo 1, al comma 1, prevede che le detrazioni spettanti per gli interventi di cui all’articolo 119 del D.L. n. 34/2020, per le quali è stata esercitata l’opzione di cui all’articolo 121, comma 1, del medesimo decreto, sulla base di stati di avanzamento dei lavori effettuati fino al 31 dicembre 2023, non siano oggetto di recupero in caso di mancata ultimazione dell’intervento stesso, ancorchè tale circostanza comporti il mancato soddisfacimento del requisito del miglioramento di due classi energetiche previsto dal comma 3 del medesimo articolo 119 D.L. n. 34/2020.

Al successivo comma 2 è previsto un contributo in favore dei soggetti con un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, per le spese sostenute dal 1 gennaio 2024 al 31 ottobre 2024 in relazione agli interventi che entro la data del 31 dicembre 2023 abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60%. 

 

L’articolo 2 del D.L. n. 212/2023 stabilisce, poi, che le disposizioni dell’articolo 2, comma 2, lettera c), secondo periodo, del D.L. n. 11/2023 si applichino esclusivamente in relazione agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali, in data antecedente a quella dell’entrata entrata in vigore del decreto, risulti presentata la richiesta di titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori edilizi.

Inoltre i contribuenti che usufruiscono dei benefici fiscali, in relazione a spese per interventi avviati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, sono obbligati a stipulare, entro un anno dalla conclusione dei lavori oggetto dei suddetti benefici, contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati ai relativi immobili da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.

 

L’articolo 3, infine, modifica la disciplina sulle detrazioni per l’eliminazione delle barriere architettoniche, di cui all’articolo 119-ter del Decreto Rilancio. Nello specifico, il rinnovato comma 1 del suddetto articolo 119-ter prevede che, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti venga riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute fino al 31 dicembre 2025 per la realizzazione in edifici già esistenti di interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici.

Infine, tra le disposizioni di cui all’articolo 3 del D.L. n. 212/2023, sono ricomprese anche modifiche all’articolo 2, comma 1-bis, del D.L. n. 11/2023, relativamente alle opzioni di sconto in fattura o cessione del credito per le spese sostenute per gli interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche.