Donazione ai discendenti di quote sociali: chiarimenti sull’imposta di donazione

L’Agenzia delle entrate risponde ad alcuni dubbi circa l’imposta sulle successioni e donazioni da applicare in caso di donazione contestuale ai propri discendenti, in regime di comproprietà, di una quota di partecipazione sociale detenuta a titolo personale unitamente ad una quota indivisa del pacchetto azionario già in comunione ereditaria con i predetti discendenti (Agenzia delle entrate, risposta 18 marzo 2024, n. 72).

L’articolo 3, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 346/1990 prevede che i trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all’imposta.

In caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera a), del TUIR il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo.

Il predetto trattamento agevolativo spetta ai beneficiari del trasferimento, discendenti o coniuge del disponente, a condizione che gli stessi proseguano l’attività d’impresa o mantengano il controllo della società, per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento e sempreché rendano, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all’atto di donazione, apposita dichiarazione di proseguire l’esercizio dell’attività d’impresa o detenere il controllo dell’attività d’impresa. Nel caso in cui la partecipazione di controllo, posseduta dal dante causa, sia frazionata tra più discendenti l’agevolazione spetta esclusivamente per l’attribuzione che consente l’acquisizione o l’integrazione del controllo da parte del discendente; nel caso in cui il trasferimento della partecipazione di controllo avvenga a favore di più discendenti in comproprietà, il beneficio viene sempre riconosciuto.

 

La suddetta agevolazione trova applicazione anche per i trasferimenti che consentano l’acquisizione o l’integrazione del controllo in regime di ”comproprietà”, a condizione che i diritti dei comproprietari siano esercitati da un rappresentante comune che disponga della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria. Nel caso in cui, poi, il beneficiario della donazione sia già titolare ex ante di una percentuale di partecipazione maggiore del 50% delle quote o azioni della società, con diritto di voto nell’assemblea ordinaria, per il trasferimento delle quote o delle azioni non si realizzeranno i presupposti per l’applicazione dell’agevolazione.

 

Nel caso di specie, assume rilievo la circostanza che, in sede di successione legittima del coniuge, l’istante ha ricevuto in comunione ereditaria, congiuntamente ai due figli e alla nipote, azioni rappresentative del 60% del capitale della Società. L’acquisizione del controllo della Società da parte della comunione ereditaria ha consentito l’applicazione al trasferimento mortis causa delle predette quote azionarie dell’esenzione. A seguito del decesso del de cuius la comunione ereditaria, formata dall’istante, dai due figli e dalla nipote dello stesso, ha già effettivamente acquisito il controllo della Società, provvedendo alla sua concreta amministrazione e gestione per il tramite del rappresentante comune, ponendo in essere il passaggio generazionale dell’azienda di famiglia che la disposizione di cui all’articolo 3, comma 4-ter intende agevolare.

L’Agenzia delle entrate sottolinea che i beneficiari della donazione che l’istante intende porre in essere già dispongono ante donazione del requisito del controllo in quanto, essendo detentori della quota di maggioranza nell’assemblea della comunione, già possiedono un numero di quote tale da consentire loro di esprimere il 50% più uno dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria. Pertanto, in assenza del requisito del trasferimento di partecipazioni sociali mediante le quali è acquisito o integrato il controllo della Società, l’atto con cui l’istante donerà le azioni della Società ai due figli e alla nipote, in comunione indivisa, non potrà beneficiare del trattamento agevolativo, ma dovrà essere assoggettato all‘ordinario trattamento ai fini dell’imposta sulle donazioni.

Trattamento IVA delle operazioni di assegnazione di alloggi ai soci di cooperativa edilizia

In merito all’operazione di assegnazione di alloggi ai soci di una cooperativa edilizia, l’Agenzia delle entrate ha chiarito i dubbi dell’interpellante sulla possibilità di compensare il credito IVA con altri debiti di natura tributaria e sul corretto trattamento fiscale delle somme versate dai soci a remunerazione del mutuo contratto dalla Società (Agenzia delle entrate, risposta 13 marzo 2024, n. 70).

L’Agenzia delle entrate analizza il caso di una cooperativa edilizia avente ad oggetto la costruzione, senza fine di lucro, di case popolari ed economiche a proprietà divisa da assegnare in proprietà ai soci, o da assegnare in locazione agevolata, nonché a proprietà indivisa da assegnare in godimento ai soci.

 

Le cooperative edilizie a proprietà indivisa realizzano gli alloggi da affidare in godimento ai propri soci. La proprietà dell’immobile resta in capo alla cooperativa, che ne assicura la manutenzione e la gestione. Il socio utilizzatore corrisponde un canone per l’uso dell’alloggio, esercitando su di esso un diritto reale di godimento che nasce dal contratto societario.

Le cooperative edilizie a proprietà divisa o individuale hanno lo scopo di realizzare gli alloggi da assegnare in proprietà ai propri soci. Una volta ultimato l’immobile si procede al frazionamento del mutuo, all’assegnazione in via definitiva a mezzo rogito notarile e, se la cooperativa non intende varare nuovi programmi edilizi, allo scioglimento volontario della stessa.

Ai fini IVA, l’Agenzia ricorda che:

  • nelle cooperative a proprietà indivisa sono soggette al regime di imponibilità ad IVA le assegnazioni in godimento di case di abitazione ai propri soci. La relativa base imponibile è data ovviamente dall’ammontare dei canoni di godimento e l’imposta è esigile all’atto del pagamento dei canoni periodici;

  • nelle cooperative a proprietà divisa le assegnazioni degli alloggi ai propri soci rilevano come cessioni di beni e scontano lo stesso regime delle cessioni di abitazioni da parte di imprese costruttrici.

Sebbene la società affermi di essere una cooperativa a proprietà indivisa, non ha mai chiesto ai propri soci un canone di godimento a fronte dell’assegnazione a loro favore dell’alloggio. Tale mancata previsione determina l’impossibilità di ravvisare in capo all’istante il ricorrere della soggettività passiva IVA, che a sua volta è il presupposto per l’esercizio del diritto alla detrazione ai sensi degli articoli 19 e seguenti del Decreto IVA.

La preclusione del diritto alla detrazione fa, dunque, venir meno la possibilità per la cooperativa di vantare un credito IVA da poter utilizzare in compensazione e/o da chiedere a rimborso.

 

In merito, poi, alle somme versate dai soci a remunerazione del mutuo contratto dalla società, l’Agenzia afferma che la prospettata natura di conferimento non collima con le relative modalità di contabilizzazione adottate dall’istante, che afferma di averli rilevati tra le passività dello stato patrimoniale in quanto considerati quali finanziamenti dei soci. Ciò denota che sono debiti contratti dalla cooperativa nei confronti dei propri soci e che ora intende estinguere in natura, ossia cedendo gli alloggi ai soci in proprietà esclusiva e definitiva.

Secondo il parere dell’Agenzia, l’istante agisce come cooperativa edilizia a proprietà divisa, circostanza che gli fa assumere la veste di soggetto passivo IVA.

All’atto della stipula del rogito notarile, si realizzano tutti i presupposti per la rilevanza ai fini IVA dell’operazione, il cui corrispettivo unitario, cioè quello relativo al singolo alloggio ceduto in proprietà definitiva ed esclusiva al socio, è dato dalla somma dei versamenti semestrali da quest’ultimo effettuati nel corso degli anni.

In merito al regime IVA applicabile, dunque, tali assegnazioni rilevano come cessioni di beni e scontano lo stesso regime delle cessioni di abitazioni da parte di imprese costruttrici.

Modello aggiornato per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA

L’Agenzia delle entrate ha adeguato il modello di comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA e le relative specifiche tecniche alla normativa vigente, sostituendo quanto approvato con il provvedimento n. 62214/2018 (Agenzia delle entrate, provvedimento 14 marzo 2024, n. 125654).

L’Agenzia delle entrate ha apportato alcune modifiche alle informazioni contenute nel modello di comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, approvato con provvedimento n. 58793/2017, come modificato con il provvedimento n. 62214/2018.

In particolare, a seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni contenute nell’articolo 9 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, è stata aggiornata la soglia prevista per il versamento minimo dell’IVA periodica che passa da 25,82 a 100 euro.

Pertanto il modello nella versione aggiornata, con le relative istruzioni e specifiche tecniche, va a sostituire quanto approvato con il citato provvedimento del 21 marzo 2018.

Nel dettaglio, sono intervenute le seguenti modifiche:

  • nel modello è sostituita l’informativa sul trattamento dei dati personali;

  • nel modello, la descrizione del rigo VP10 è sostituita dalla seguente: “Versamenti auto F24 elementi identificativi”;

  • nel modello e nelle istruzioni la parola “25,82 euro”, è sostituita da “100,00 euro”;

  • nelle istruzioni, nel paragrafo “Eventi eccezionali”, è eliminato il codice 2;

  • in corrispondenza del rigo VP10 delle istruzioni, il titolo è sostituito dal seguente: “Versamenti auto F24 elementi identificativi”, inoltre il primo periodo è sostituito dal seguente: “Indicare l’ammontare complessivo dei versamenti relativi all’imposta dovuta per la prima cessione interna di autoveicoli effettuati utilizzando nel modello F24 elementi identificativi gli appositi codici tributo (D.L. n. 262/2006)”.

Le ulteriori modifiche che sono state apportate riguardano strettamente le specifiche tecniche allegate al modello, che è reso disponibile nella versione aggiornata sul sito internet dell’Agenzia.

Per quanto non diversamente disposto dal nuovo provvedimento, restano applicabili le disposizioni contenute nel precedente provvedimento n. 58793/2017.