Erogazione del Welfare nella piccola industria metalmeccanica

Dal mese di gennaio 2022 sono da erogare strumenti di welfare ai dipendenti del CCNL Metalmeccanica Confapi

L’accordo sottoscritto lo scorso maggio ha previsto, a decorrere dall’anno 2022, strumenti di welfare che le aziende metalmeccaniche della piccola industria dovranno mettere a disposizione di tutti i dipendenti, del valore di 200 euro da utilizzare entro il 31/12/2022.
Tale importo sarà successivamente attivato a decorrere dall’anno 2023 e dall’anno 2024 da utilizzare entro il 31 dicembre di ciascun anno di riferimento.
Le parti precisano che per gli anni 2022, 2023 e 2024 l’azienda deve mettere effettivamente a disposizioni dei lavoratori gli strumenti di welfare entro la fine del mese di febbraio di ciascun anno.
I lavoratori avranno comunque la possibilità di destinare i suddetti valori, di anno in anno a Fondapi secondo regole e modalità previste dal medesimo, così come potranno destinare i suddetti valori alla Assistenza sanitaria integrativa, definita da Unionmeccanica e Fim, Fiom, Uilm con il presente CCNL secondo regole e modalità che verranno successivamente definite, fermo restando che il costo complessivo a carico dell’azienda non può superare i 200 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
Le strutture territoriali delle Organizzazioni stipulanti forniranno adeguate informazioni, rispettivamente ad imprese e lavoratori, sui contenuti della presente disciplina ed, altresì, ne monitoreranno l’applicazione nel territorio di riferimento.
In sede nazionale, le Parti stipulanti valuteranno l’andamento dell’attuazione della presente disciplina, tenendo conto dell’evoluzione normativa, anche al fine di definire congiuntamente indicazioni e/o soluzioni rivolte in particolare alle PMI.
Le Parti precisano che i valori indicati sono riconosciuti un’unica volta nel periodo di competenza nel caso di lavoratori reiteratamente assunti o utilizzati con varie tipologie contrattuali (contratto a tempo determinato, somministrazione, ecc.) presso la medesima azienda.

Fondo Sanitario Metasalute: Nuovo Regolamento

A decorrere dall’1/1/2022 entra in vigore il nuovo Regolamento del Fondo Sanitario Metasalute per i lavoratori metalmeccanici, approvato il 16 dicembre 2021 dal Consiglio di Amministrazione

Il nuovo regolamento del Fondo Metasalute approvato dal Consiglio di Amministrazione il 16/12/2021, che disciplina l’assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori dell’Industria Metalmeccanica e dell’installazione di Impianti, decorre dal 1° gennaio 2022.
Come segnalato con circolare del Fondo Metasalute, le principali novità sono le seguenti:

Modifiche al Nucleo familiare
1) Potranno iscriversi gratuitamente al Fondo:
– i coniugi e i conviventi uniti civilmente fiscalmente a carico,
– i conviventi di fatto con analoghe condizioni reddituali,
– i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) fino al compimento del 26° anno di età;
– i figli con disabilità (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) senza limiti di età.
2) Potranno aderire a pagamento al Fondo, oltre ai coniugi, gli uniti civilmente, i conviventi di fatto non fiscalmente a carico anche i figli non fiscalmente a carico ma conviventi e i figli fiscalmente a carico dal compimento del 26° anno di età.
3) A partire dall’anno 2022, nel caso un familiare non fiscalmente a carico decida di non aderire al Fondo, potrà iscriversi nuovamente trascorsi 3 anni dall’ultima adesione.
4) La contribuzione per i componenti del nucleo familiare fiscalmente non a carico e dei conviventi di fatto è incrementata a partire dall’anno 2022 come riportato nell’Allegato al Regolamento:.

Tabella della contribuzione per i componenti del nucleo familiare e dei conviventi di fatto di cui all’art. 3.4 del Regolamento

Premi

Nucleo Familiare non fiscalmente a carico

  Massimali autonomi
Piano Base 280,50
Piano A 397,50
Piano B 508,00
Piano C 605,50
Piano D 683,50
Piano E 839,50
Piano F 1.814,50

Modifiche relative alla contribuzione
1) Dall’1/4/2022 la contribuzione mensilmente dovuta dalle aziende per ciascun lavoratore dipendente iscritto al Fondo dovrà essere effettuata esclusivamente tramite modello di pagamento unificato F24 e sarà necessario compilare il flusso UNIEMENS.

Modifiche per l’adesione collettiva ai piani integrativi (art.1 Allegato al Regolamento)
Il Fondo Metasalute per il 2022 e per il 2023 prevede i seguenti Piani Sanitari:
– Piano BASE con contribuzione mensile pari ad euro 13,00 su base annua;
– Piano A con contribuzione mensile pari ad euro 16,67 su base annua;
– Piano B con contribuzione mensile pari ad euro 21,00 su base annua;
– Piano C con contribuzione mensile pari ad euro 24,34 su base annua;
– Piano D con contribuzione mensile pari ad euro 28,17 su base annua;
– Piano E con contribuzione mensile pari ad euro 34,00 su base annua;
– Piano F con contribuzione mensile pari ad euro 67,00 su base annua.
Gli importi mensili sono determinati dividendo il premio annuo con arrotondamento al secondo decimale.

L’adesione dei lavoratori dipendenti ai sopra elencati Piani sanitari può avvenire solo in forma collettiva, per la totalità o per gruppi omogenei di lavoratori. In azienda possono essere attivati per i dipendenti – con accordo o Regolamento aziendale – un massimo di tre Piani sanitari.
Il Fondo richiede la produzione del relativo accordo o regolamento aziendale.
La selezione dei Piani, e quindi l’adesione non può essere variata in corso d’anno, ad eccezione del caso in cui intervengono modifiche al rapporto di lavoro del lavoratore all’intero dell’azienda (es. promozione/cambio di categoria) che determinino un nuovo Piano sanitario di riferimento, all’interno dei Piani già selezionati dall’Azienda, per accordo sindacale o regolamento. In tal caso l’Azienda dovrà richiedere in forma scritta, allegando la documentazione dell’accordo sindacale o del regolamento, al Fondo la modifica del piano per il lavoratore e la contribuzione del nuovo Piano sarà dovuta dal mese in cui viene richiesta la variazione.
A partire da gennaio 2022 le aziende non potranno attivare i piani sanitari integrativi fatta eccezione per quelle aziende che precedentemente a tale data avessero già effettuato tale scelta.
Per il 2022 e per il 2023 il Fondo darà tempestiva indicazione dei termini di comunicazione dei Piani. L’Azienda deve entrare nell’ “Area Riservata” presente sull’home page del sito del Fondo www.fondometasalute.it ed opzionare le soluzioni prescelte. La contribuzione verrà versata dall’azienda secondo i termini e le modalità previste dall’art. 10 del Regolamento vigente.

Imposta di bollo e fatturazione elettronica

Il Fisco fornisce chiarimenti sulla corretta interpretazione ed applicazione della normativa vigente in tema di imposta di bollo e fatturazione elettronica (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 10 gennaio 2022, n. 7)

Nella fattispecie esaminata dall’Agenzia delle entrate, l’istante, rappresentando che nel corso della progettazione di un sistema informatico che intende digitalizzare tutte le procedure e i procedimenti di competenza della struttura amministrativa relativi al pagamento degli indennizzi riconosciuti per la violazione del termine di ragionevole durata del processo, al fine di garantire recuperi di efficienza della struttura stessa, maggiori livelli di efficacia dell’azione amministrativa e una riduzione sostanziale dei tempi dei procedimenti medesimi, pone quesiti volti a conoscere la corretta interpretazione ed applicazione della normativa vigente in tema di imposta di bollo e fatturazione elettronica.
Nello specifico, chiede di conoscere:
1. in quali casi vada applicata, dall’Amministrazione che effettua il pagamento, l’imposta di bollo tramite la decurtazione di Euro 2,00 dall’importo totale da fatturare;
2. se per i pagamenti eseguiti … in favore del professionista che nel procedimento assume contemporaneamente la veste di ricorrente e distrattario delle spese processuali, è sempre prevista l’emissione di fattura elettronica intestata all’Amministrazione che ha effettuato la liquidazione.
Per il Fisco, le fatture che indicano il pagamento di corrispettivi relativi ad operazioni assoggettate ad Iva sono esenti dall’imposta di bollo, mentre sono soggette all’imposta di bollo, nella misura di 2,00 euro, solo se, oltre ad indicare i corrispettivi che si riferiscono alle operazioni assoggettate ad Iva, attestano pagamenti esclusi dalla base imponibile Iva per un ammontare superiore a 77,47 euro.
Inoltre, ggni qualvolta viene emessa una fattura nei confronti della Pubblica Amministrazione, o per obbligo di legge o perché richiesta dalla stessa per documentare gli importi corrisposti, ancorché non assoggettati ad Iva, la stessa deve avvenire esclusivamente in forma elettronica attraverso il Sistema di Interscambio. Peraltro, come noto, a partire dal 1° gennaio 2019 – per effetto di quanto disposto dalla legge di bilancio 2018 – tutti gli operatori economici, residenti o stabiliti in Italia, hanno l’obbligo di emettere la fattura elettronica (fatte poche eccezioni), sia nei rapporti “B2B” (” business to business”) che “B2C” (” business to consumer”).