Fisco: ulteriori precisazioni sul Superbonus

In materia di Superbonus, forniti chiarimenti sugli interventi di efficientamento energetico in un condominio composto da più edifici, sul calcolo del rapporto tra la superficie delle unità immobiliari residenziali e sulla superficie delle unità non residenziali (Agenzia delle entrate – Risposta 11 gennaio 2022, n. 10).

Il Superbonus spetta a fronte del sostenimento delle spese relative a taluni specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e all’adozione di misure antisismiche degli edifici (interventi ” trainanti”) nonché ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi (interventi ” trainati”) ed eseguiti, tra l’altro, dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, su singole unità immobiliari residenziali e su parti comuni di edifici residenziali in condominio situati nel territorio dello Stato.
In caso di interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio in condominio, le relative spese possono essere considerate, ai fini del calcolo della detrazione, soltanto se riguardano un edificio residenziale considerato nella sua interezza utilizzando un principio di “prevalenza” della funzione residenziale rispetto all’intero edificio.
Ciò implica che, qualora la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell’edificio in condominio sia superiore al 50 per cento dell’intera superficie dell’edificio stesso, è possibile ammettere al Superbonus, anche il proprietario e il detentore di unità immobiliari non residenziali che sostengono spese, in qualità di condòmini, per interventi sulle parti comuni di tale edificio.
Qualora, invece, la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza sia inferiore al 50 per cento, il Superbonus riferito alle spese per interventi realizzati sulle parti comuni spetta solo ai possessori o detentori di unità immobiliari destinate ad abitazione comprese nel medesimo edificio. In tale ultimo caso, inoltre, i soli possessori di unità immobiliari residenziali potranno fruire del Superbonus anche per interventi ” trainati” realizzati su tali unità immobiliari, sempreché queste ultime non rientrino tra le categorie catastali A/1, A/8 e A/9, escluse dal beneficio.
Ai fini del calcolo della superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza vanno conteggiate tutte le unità immobiliari residenziali facenti parte dell’edificio, comprese quelle rientranti nelle predette categorie catastali escluse dal Superbonus (A/1, A/8 e A/9).
In riferimento alla questione relativa alla verifica della prevalente funzione residenziale di un condominio composto da tre edifici, tale verifica va effettuata tenendo conto di tutti di edifici che compongono il condominio e, pertanto, anche dell’edificio C a nulla rilevando che quest’ultimo non abbia servizi energetici in comune con gli altri due edifici e che sia eventualmente provvisto di accesso autonomo dall’esterno.
La sussistenza dei requisiti dell’indipendenza funzionale e della presenza di accesso autonomo dall’esterno rileva, infatti, al solo fine di identificare le unità immobiliari unifamiliari o le unità immobiliari all’interno di edifici plurifamiliari e non anche ai fini della individuazione degli edifici in condominio.
Nel caso di specie, considerato che la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza è pari al 45 per cento della superficie complessiva dei tre edifici, il Superbonus riferito alle spese per interventi realizzati sulle parti comuni spetta solo ai possessori o detentori di unità immobiliari destinate ad abitazione che potranno fruire della detrazione anche relativamente alle spese sostenute per interventi ” trainati” realizzati sulle singole unità immobiliari residenziali sempreché non rientranti tra le categorie catastali escluse dal beneficio (A/1, A/8 e A/9), nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla normativa in esame e ferma restando l’effettuazione di ogni adempimento previsto.

UNEBA Sicilia: Accordo sui tempi di vestizione

Firmato il 4/1//2022 tra UNEBA Sicilia e FP-CGIL Sicilia, FP-CISL Sicilia, UIL-FPL Sicilia, l’accordo regionale sui tempi di vestizione integrativo del CCNL 2017-2019 per il personale dipendente dai settori socio-assistenziale, socio-sanitario ed educativo Uneba.

Dato l’esplicito rinvio del CCNL Uneba 2017-2019 alla sede regionale di concertazione per la regolamentazione dei “tempi di vestizione”, le Parti firmatarie di settore Uneba della Regione Sicilia, con accordo del 4/1/2022 hanno convenuto a decorrere dal mese di febbraio 2022:

– I “tempi di vestizione”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del CCNL UNEBA, vengono quantificati in 15 minuti per turno di lavoro e sono calcolati all’interno dell’orario di lavoro contrattualmente fissato.
– Con apposito accordo sottoscritto a livello aziendale con le OO.SS. firmatarie del CCNL Uneba, potrà essere prevista una differenziazione dei tempi di vestizione con riferimento ai diversi profili professionali, non suscettibili di riproporzionamento in caso di part-time, il cui limite minimo non potrà ridursi al di sotto dei 10 minuti.
– Le modalità applicative dei trattamenti riferiti ai tempi di vestizione, potranno essere oggetto di confronto e condivisione tra le rappresentanze aziendali e le OO.SS. territoriali, facendo salvi eventuali accordi di miglior favore.
– Si ritiene inoltre utile e necessario un primo monitoraggio, con cadenza periodica non superiore a sei mesi, sulla corretta attuazione di quanto stabilito .

Le Parti inoltre decidono di dare piena attuazione dell’art. 4 punto b) del CCNL UNEBA, e convengono di adottare iniziative comuni, dirette nei confronti della P.A. della Regione Siciliana, al fine di favorire il superamento dei vizi e delle discriminazioni tra lavoratori privati del Settore socio-assistenziale e sanitario e lavoratori pubblici operanti nei medesimi ambiti.

Contributo Solidaristico e Serenità Abitativa nel Terziario bolognese

Scade il 18/2/2022 il termine per presentare le domande di contributo solidaristico e di serenità abitativa per i dipendenti del Terziario di Bologna.

Lo scorso novembre è stato sottoscritto, tra Confcommercio Imprese per l’Italia Ascom Città Metropolitana di Bologna e Filcams Cgil Bologna, Fisascat Cisl Area Metropolitana Bolognese e Uiltucs Uil Emilia Romagna, un nuovo Accordo Straordinario di sostegno al reddito per lavoratori e aziende che amplia ulteriormente la copertura delle misure per l’anno 2021, già previste con l’Accordo del 14/6/2021, per fronteggiare la crisi causata dall’emergenza epidemiologica.
Gli interventi, decorrenti dal 1/1/2021, sono stati prorogati fino al 31/12/2021, e riguardano i seguenti casi:

– Contributo straordinario per la serenità abitativa: ai lavoratori che abbiano subito una sospensione o una riduzione dell’orario di lavoro per ricorso agli ammortizzatori sociali a causa dell’emergenza epidemiologica, e che siano titolari o co-titolari di un mutuo prima casa, o locatori di un immobile di residenza o in cui sono domiciliati in quanto fuori sede, viene riconosciuto un contributo massimo mensile fino a 150 Euro per riduzione dell’orario di lavoro tra il 40% ed il 60%; fino a 200 Euro per riduzione dell’orario di lavoro tra il 60% ed il 80%, fino a 250 Euro per riduzione dell’orario di lavoro tra il 80% ed il 100%. Il contributo può essere chiesto per un massimo di 5 mesi nel periodo dal 1/1/2021 al 31/12/2021.

– Contributo solidaristico: ai lavoratori che abbiano subito una sospensione o una riduzione dell’orario di lavoro per ricorso agli ammortizzatori sociali a causa dell’emergenza epidemiologica, viene riconosciuto un contributo massimo mensile lordo di 100,00 Euro per riduzione dell’orario di lavoro fino al 33%; di 200,00 Euro per riduzione dell’orario di lavoro tra il 33% e il 66%; di 300,00 Euro per riduzione dell’orario di lavoro oltre il 66%.
Il contributo può essere chiesto per un massimo di 6 mesi nel periodo dal 1/1/2021 al 31/12/2021. Il contributo è assorbito fino a concorrenza nel caso in cui il datore di lavoro abbia integrato l’ammortizzatore sociale nel mese di riferimento.

– Welfare Straordinario-Assistenza genitoriale al figlio minore: ai lavoratori che abbiano avuto la necessità di assentarsi dal lavoro per assistere i propri figli fino a 14 anni, nel periodo di chiusura delle scuole, o di singoli plessi scolastici, che non abbiano residui di ferie e permessi maturati al 31/12/2020, e che abbiano esaurito i congedi covid dell’Inps, viene riconosciuto un contributo del 50% della retribuzione, per la fruizione, di permessi non retribuiti, pari a massimo 30 giorni lavorativi, nel periodo dal 1/1/2021 al 31/12/2021.

– Misure di rafforzamento della prevenzione: contributi per le aziende a sostegno di interventi destinati a rafforzare la prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Il contributo è pari al 40% delle spese sostenute nel periodo dal 1/1/2021 al 31/12/2021 debitamente documentate, con un massimale di 500,00 Euro al netto dell’Iva.

Tutte le domande devono essere presentate inderogabilmente entro il 18/2/2022.