Agricoltura Operai Palermo: nuovo CIPL

Firmato il 21/12/2021, tra l’UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI di Palermo, la FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI di Palermo, la CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI e la FAI-CISL, la FLAI-CGIL e la UILA-UIL di Palermo, il nuovo CIPL per gli operai agricoli e florovivaisti della Provincia di Palermo.

Il CIPL 21/12/2021 per gli Operai Agricoli e Florovivaisti della Provincia di Palermo, decorre dall’1/1/2020 e scadrà il 31/12/2023 e prevede per la parte economica un incremento dei minimi salariali pari all’1,7% a decorrere dall’1/1/2022, calcolato sulla paga base in vigore alla data della firma.

Operai agricoli e florovivaisti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato – Salari tabellari in vigore dal 1/1/2022

 

Area

Livello

Contratto prov.le lavoro 1/4/2019

Incremento CPL 1/1/2022 – 1,70%

Salario integrat. congelato

Nuovo salario prov.le

1 a 1.646,45 27,99 1.674,44
b 1.572,35 26,73 30,14 1.629,22
c 1.516,68 25,78 27,34 1.569,80
2 d 1.469,52 24,98 21,47 1.515,97
e 1.395,47 23,72 21,47 1.440,66
f 1.278,00 21,73 18,09 1.317,82
3 g 1.023,75 17,40 1.041,15
h 867,57 14,75 882,32
i 833,31 14,17 847,48

Operai agricoli e florovivaisti con rapporto di lavoro a tempo determinato – Salari tabellari in vigore dal 1/1/2022

Area

Livello

Salario Contr. Prov.le

30,44% Terzo Elemento

Totale salario contr. prov.

8,63% T.F.R.

Totale Salario Contr. Prov.le T.F.R.

1 a 64,40 19,60 84,00 5,56 89,56
b 62,66 19,07 81,73 5,41 87,14
c 60,38 18,38 78,76 5,21 83,97
2 d 58,31 17,75 76,06 5,03 81,09
e 55,41 16,87 72,28 4,78 77,06
3 f 50,69 15,43 66,12 4,37 70,49
g 40,04 12,19 52,23 3,46 55,69
h 33,94 10,33 44,27 2,93 47,20
i 32,60 9,92 42,52 2,81 45,33

Elemento di garanzia retributiva per le aziende tessili

Spetta, con la busta paga del mese di gennaio, un elemento di garanzia retributiva  ai dipendenti delle imprese del settore Tessile Abbigliamento Moda.

In base all’accordo sottoscritto lo scorso luglio, ai fini dell’effettività della diffusione della contrattazione aziendale, a favore dei lavoratori dipendenti da aziende prive della contrattazione aziendale stessa e che non percepiscono altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre a quanto spettante in base al presente contratto nazionale, sarà riconosciuto un importo a titolo di “elemento di garanzia retributiva”.
Tale importo annuo, pari a 300 euro lordi, uguale per tutti i lavoratori, sarà erogato con la retribuzione dei mesi di gennaio di ogni anno ai lavoratori in forza il 1° gennaio di ogni anno ed aventi titolo in base alla situazione retributiva individuale rilevata nell’anno precedente, con assorbimento fino a concorrenza del valore dell’E.G.R. di quanto individualmente erogato.
L‘importo del E.G.R., che è da intendersi omnicomprensivo di ogni incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali, compreso il TFR, sarà corrisposto interamente ai lavoratori in forza dal Io gennaio al 31 dicembre dell’anno di riferimento e proporzionalmente ridotto in dodicesimi per gli altri lavoratori, considerando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni. Sarà altresì riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in base al minor orario contrattuale.
Le aziende in situazione di crisi rilevata nell’anno precedente l’erogazione o nell’anno di competenza dell’erogazione, che hanno fatto ricorso agli ammortizzatori sociali o abbiano formulato istanza per il ricorso a procedure concorsuali di cui alla legge fallimentare, con accordo aziendale definito anche nell’ambito dell’espletamento delle procedure per l’utilizzo degli ammortizzatori sociali, potranno definire la sospensione, la riduzione o il differimento della corresponsione dell’EGR per l’anno di competenza.

Aliquota IRAP errata: dovuta solo la sanzione per infedele dichiarazione

Ai fini IRAP, qualora in sede di dichiarazione sia applicata indebitamente l’aliquota agevolata in luogo di quella ordinaria, è applicabile la sanzione per infedele dichiarazione. In relazione alla maggiore imposta accertata, non sono dovute le sanzioni per omesso o ritardato versamento. (Corte di Cassazione – Sentenza 11 gennaio 2022, n. 483).

La questione esaminata dalla Corte di Cassazione riguarda il regime sanzionatorio applicabile in caso di indebita applicazione dell’aliquota agevolata IRAP.
Nel caso di specie, la contribuente (società consortile del settore della pesca) in sede di dichiarazione ha applicato l’aliquota agevolata prevista per i consorzi del settore della pesca in luogo di quella ordinaria.
Successivamente, in esito al parere negativo dell’Agenzia delle Entrate ad hoc interpellata sull’applicabilità del beneficio, la società versava la maggiore imposta IRAP dovuta (pari al saldo a debito risultante, espungendo l’agevolazione) nonché un importo a titolo di sanzione per infedele dichiarazione, determinato nella misura di un quinto della maggiore imposta, avvalendosi del ravvedimento operoso e presentando dichiarazione integrativa.
A seguito di controllo automatizzato della dichiarazione, rilevato il tardivo pagamento dell’IRAP dovuta, l’Agenzia delle Entrate contestava l’applicazione della sanzione per ritardato versamento.
Su ricorso della società contribuente avverso la cartella di pagamento, i giudici tributari hanno affermato l’illegittima applicazione delle sanzioni per ritardato versamento, che deve ritenersi sussistente invece nelle ipotesi di corretta indicazione dell’imposta in dichiarazione e mancato pagamento della stessa.
La decisione è stata impugnata dall’Agenzia delle Entrate sostenendo che la disciplina IRAP individua distinte violazioni, autonomamente sanzionate, per le differenti condotte di infedele dichiarazione e di omesso o ritardato versamento dell’imposta: sanzioni tra di loro concorrenti e non suscettibili di assorbimento l’una nell’altra.

La Corte di Cassazione ha confermato la decisione dei giudici tributari, precisando che mentre la dichiarazione infedele si concreta nella indicazione ad opera del contribuente di un’imposta inferiore a quella effettivamente dovuta, per l’effetto mancando di dichiarare somme dovute e di versare i relativi importi, l’omesso versamento sanziona la mancata esecuzione, in tutto o in parte, dei versamenti dell’imposta risultante dalla dichiarazione nonché l’ipotesi in cui, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile.
In termini generali, e quindi anche ai fini IRAP, il mancato versamento dell’imposta che sia diretta conseguenza dell’omessa indicazione nella dichiarazione dell’importo effettivamente dovuto, integra solo ed unicamente un contegno di dichiarazione infedele, la cui sanzione assorbe l’inevitabilmente conseguente mancato versamento dell’imposta effettivamente dovuta.