Prodotti panetteria ordinaria: aliquota IVA agevolata

Forniti ulteriori chiarimenti sull’aliquota IVA agevolata applicabile alle erbe aromatiche e spezie di uso comune (Agenzia delle entrate – Risposta 08 marzo 2022, n. 98).

Per quanto concerne l’aliquota IVA applicabile ai prodotti erbe aromatiche e spezie di uso comune, alla luce della classificazione effettuata da ADM e della norma di interpretazione autentica della Legge di Bilancio 2019, L’Agenzia ritiene che gli stessi rientrino nell’ambito del n. 15) della Tabella A, parte II, allegata al Decreto IVA, con conseguente applicazione dell’IVA nella misura del 4 per cento.
Per quanto riguarda l’espressione “erbe aromatiche e spezie di uso comune”, l’Agenzia conferma che la stessa non fa riferimento a un elenco tassativo ben definito. Non può dunque che essere intesa come espressione atecnica, finalizzata a comprendere tutte quelle comunemente usate nell’alimentazione nel periodo storico di riferimento.
Per quanto riguarda le spezie, infine, si può fare riferimento al capitolo 9 della Nomenclatura combinata, tra cui rientrano tra gli altri, ad esempio, anche zenzero, zafferano, curcuma, coriandolo, che oggi possono essere considerati di uso comune.

Crediti ceduti pro solvendo: deducibilità accantonamento al fondo svalutazione

In caso di cessione di crediti pro solvendo, la quota di accantonamento al fondo rischi riferita a tali crediti deve ritenersi deducibile se, e nella misura in cui, essi, nonostante la cessione, determinino una situazione di rischio per il cedente (Corte di Cassazione – Sentenza 03 marzo 2022, n. 7112).

Nell’ambito di una controversia riguardante il recupero a tassazione IRES della quota di accantonamento del fondo svalutazione crediti, ritenuta indeducibile, per la parte relativa ai crediti ceduti pro solvendo dalla contribuente, la Corte di Cassazione ha confermato l’illegittimità della pretesa tributaria decisa dai giudici tributari, sulla base dei seguenti principi:
in tema di imposte sui redditi e con riguardo alla determinazione del reddito d’impresa, gli accantonamenti iscritti nel fondo di copertura di rischi su crediti devono ritenersi deducibili anche nell’ipotesi in cui il credito sia stato oggetto di cessione “pro solvendo”, come accade nello sconto bancario di titoli rappresentativi di crediti: se è vero, infatti, che in tal caso il cedente non è più titolare del credito, è altrettanto vero, però, che il trasferimento dello stesso in favore del cessionario è risolutivamente condizionato all’inadempimento del debitore ceduto, il quale comporta la retrocessione del credito, nessun rilievo, in proposito, assume il carattere solo eventuale della retrocessione, bastando il relativo rischio a dar rilevanza al momento economico dell’operazione, in ossequio alla “ratio” della norma che esclude la deducibilità per i soli crediti coperti da garanzia assicurativa, in quanto assicurati contro il rischio dell’insolvenza, e non anche per quelli per i quali tale rischio rimane a carico esclusivo del cedente.
La deduzione degli accantonamenti iscritti nel fondo rischi su crediti, dunque, si applica ai crediti ceduti “pro solvendo” se, e nella misura in cui, essi, nonostante la cessione, determinino una situazione di rischio per il cedente.

Uneba Marche: Comunicato sull’erogazione dell’Elemento di Garanzia

Uneba comunica che essendosi concluse senza accordo le trattative sul contratto regionale tra Uneba Marche e le OO.SS. territoriali, l’Elemento di Garanzia dovrà erogarsi secondo l’art. 43 del CCNL

Uneba, con comunicato del 4 marzo 2022, informa che le trattative sul contratto regionale Uneba Marche, si sono concluse senza un accordo in merito all’erogazione dell’Elemento di Garanzia.
Pertanto, come prevede l’art. 43 del CCNL per le istituzioni socio assistenziali Uneba del 20/1/2020, tutte le organizzazioni delle Marche che applicano il Contratto Uneba dovranno procedere con l’erogazione della “quota A” (€ 20,00 di incremento tabellare), con decorrenza 1/1/2022.