CCNL Istruzione e ricerca: la piattaforma rivendicativa prevede miglioramenti salariali

Al via le trattative con l’Aran per il rinnovo contrattuale 2022-2024

Con un comunicato del 24 febbraio, la Flc-Cgil ha reso nota la convocazione per la giornata odierna presso l’Aran l’apertura, insieme alle altre Sigle sindacali, delle trattative per la definizione del CCNL Istruzione e ricerca per il triennio 2022-2024. Sebbene si tratti di un rinnovo tardivo, le OO.SS. sono impegnate affinché vengano disposti importanti miglioramenti economici e altrettante migliori condizioni di lavoro per il personale del comparto.
All’interno del documento viene ribadita l’importanza di eliminare le norme definite della “premialità” o alla “performance”; oltre alla possibilità, per tutti, di usufruire dei buoni pasto a prescindere dalla modalità lavorativa prevista dal contratto. Inoltre, va estesa la riduzione dell’orario lavorativo settimanale a 35 ore e rese più fruibili le modalità di attuazione degli istituti introdotti nel rinnovo 2019-2021 sul lavoro a distanza. 

Detrazioni fiscali per carichi di famiglia: l’INPS adegua il suo sistema informativo

L’aggiornamento si è reso necessario a causa delle modiche apportate in materia dalla Legge di di bilancio 2025 (INPS, messaggio 26 febbraio 2025, n. 698).

La Legge di bilancio 2025 (articolo 1, comma 11, Legge n. 207/2024) ha introdotto alcune novità in materia di detrazioni per carichi di famiglia, modificando l’articolo 12 del Testo Unico delle imposte sui redditi (TUIR).

Di conseguenza, l’INPS, in qualità di sostituto di imposta, con effetto dal corrente anno, ha proceduto ad adeguare il sistema informativo delle “Detrazioni Unificate” come di seguito rappresentato:

–  azzerando, in quanto non spettanti, le detrazioni per figli a carico che hanno compiuto 30 anni e non sono disabili;

–  revocando, in quanto non spettanti, le detrazioni per gli altri familiari a carico e inserita la possibilità di dichiarare che si tratta di soggetto ascendente convivente con il contribuente.

Per quanto riguarda, invece, la novella normativa inserita dall’articolo 1, comma 11, lettera b) della citata Legge di bilancio 2025, l’INPS fa riserva di fornire, con successivo messaggio, ulteriori indicazioni operative. Tuttavia, l’Istituto ritiene utile precisare che è rimasta invariata la disciplina dei non residenti (cosiddetta Schumacker) prevista dall’articolo 24, comma 3-bis, del TUIR.

Infine, nel messaggio in commento, l’INPS rammenta che è onere del contribuente, come previsto dall’articolo 23 del D.P.R. n. 600/1973, dichiarare di avere diritto alle detrazioni previste dall’articolo 12 del TUIR e comunicare tempestivamente eventuali variazioni al sostituto di imposta.

Il nuovo modello 770/2025

Con il provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 24 febbraio 2025, n. 75896, è stato approvato il modello 770/2025, relativo all’anno di imposta 2024, con relative istruzioni ai fini della corretta compilazione.

Il nuovo provvedimento dell’Agenzia n. 75896/2025 si è reso necessario al fine di adeguare la dichiarazione dei sostituti d’imposta alla normativa vigente, nonché disciplinare le modalità di indicazione degli importi, la presentazione telematica, le caratteristiche grafiche, la reperibilità e l’autorizzazione alla stampa dei modelli.

 

Il modello 770/2025 deve essere utilizzato per comunicare i dati relativi alle ritenute operate nell’anno 2024 e i relativi versamenti, nonché le ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale od operazioni di natura finanziaria e i versamenti effettuati dai sostituti d’imposta.

Il modello, inoltre, è lo strumento per la comunicazione delle compensazioni operate nonché per l’indicazione dei crediti d’imposta utilizzati e dei dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi.

 

L’articolo 16 del D.Lgs. n. 1/2024 introduce significative modifiche per i sostituti d’imposta che erogano esclusivamente compensi per redditi di lavoro dipendente, autonomo o assimilati e che, al 31 dicembre dell’anno precedente, non superano il limite di 5 dipendenti. Questi soggetti possono ora aderire a un sistema semplificato di comunicazione dei dati, le cui modalità e procedure sono stabilite dal provvedimento del n. 2597/2025.

Tale semplificazione consente di equiparare la comunicazione dei dati a quella prevista nella dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta, il modello 770.

In particolare, i sostituti d’imposta hanno la facoltà di suddividere il Mod. 770, inviando oltre al frontespizio, i quadri ST, SV e SX relativi alle ritenute operate su diverse tipologie di reddito. Queste includono i redditi di lavoro dipendente e assimilati, i redditi di lavoro autonomo, le provvigioni e i redditi diversi, nonché dividendi e proventi di capitale. Inoltre, si fa riferimento a locazioni brevi e somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi, nonché indennità di esproprio e somme derivanti da cessioni volontarie in procedimenti espropriativi.

Tale facoltà è riconosciuta sempreché abbiano effettuato la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate, nei diversi termini previsti dall’articolo 4 del D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322, entro il 16 marzo delle certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente, e alcune fattispecie di redditi diversi, entro il 31 marzo delle certificazioni relative ai redditi di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale, entro il 31 ottobre delle certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata. Infine, la Certificazione degli utili e dei proventi equiparati (CUPE) deve essere rilasciata entro il 16 marzo. 

 

Il modello in commento è articolato in diverse sezioni, tra cui il frontespizio e vari quadri (SF, SG, SH, SI, SK, SL, SM, SO, SP, SQ, SS, DI, ST, SV, SX e SY), ciascuno dei quali ha specifiche funzioni e modalità di compilazione. La reperibilità è assicurata attraverso il sito ufficiale dell’Agenzia delle entrate, dove è disponibile in formato elettronico.

 

In dettaglio, la dichiarazione si compone di:

  • Frontespizio: Nella prima facciata, l’informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679; nella seconda facciata, i riquadri “tipo di dichiarazione, dati relativi al sostituto, dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione, redazione della dichiarazione, firma della dichiarazione, impegno alla presentazione telematica e visto di conformità”;

  • Quadri staccati:

    Quadro SF relativo ai redditi di capitale, ai compensi per avviamento commerciale e ai contributi degli enti pubblici e privati, nonché alla comunicazione dei redditi di capitale non imponibili o imponibili in misura ridotta, imputabili a soggetti non residenti;

    Quadro SG relativo alle somme derivanti da riscatto di assicurazione sulla vita e capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione nonché rendimenti delle prestazioni pensionistiche erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie con funzione previdenziale;

    Quadro SH relativo ai redditi di capitale, ai premi e alle vincite, ai proventi delle accettazioni bancarie, nonché ai proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti;

    Quadro SI relativo al riepilogo degli utili e dei proventi equiparati pagati nell’anno 2024;

    Quadro SK relativo alla comunicazione degli utili ed altri proventi equiparati corrisposti da soggetti residenti e non residenti;

    Quadro SL relativo ai proventi derivanti dalla partecipazione a OICR di diritto italiano ed estero, soggetti a ritenuta a titolo di acconto;

    Quadro SM relativo ai proventi derivanti dalla partecipazione OICR di diritto italiano ed estero, soggetti a ritenuta a titolo d’imposta;

    Quadro SO relativo alle comunicazioni che devono essere effettuate ai sensi degli artt. 6, comma 2, e 10, comma 1, del D.Lgs. n. 461/1997, dagli intermediari e dagli altri soggetti che intervengono in operazioni che possono generare plusvalenze a norma dell’articolo 67, comma 1, lettere da c) a c-quinquies), del TUIR e alla segnalazione da parte delle società fiduciarie dei dati utili alla liquidazione dell’IVIE per i soggetti da essi rappresentati;

    Quadro SP relativo alle ritenute operate sui titoli atipici;

    Quadro SQ relativo ai dati dei versamenti dell’imposta sostitutiva applicata sui proventi dei titoli obbligazionari di cui al D.Lgs. n. 239/1996, nonché di quella applicata sugli utili derivanti dalle azioni e dai titoli similari immessi nel sistema del deposito accentrato gestito dalla Monte titoli S.p.A. di cui all’art. 27-ter del D.P.R. n. 600/1973;

    Quadro SS relativo ai dati riassuntivi concernenti quelli riportati nei diversi quadri del modello di dichiarazione;

    Quadro DI relativo all’eventuale credito derivante dal maggiore credito risultante dalle dichiarazioni oggetto di integrazione a favore;

    Quadro ST concernente le ritenute operate, le trattenute per assistenza fiscale, le imposte sostitutive effettuate, nonché dei versamenti relativi alle ritenute e imposte sostitutive sopra indicate;

    Quadro SV relativo alle trattenute di addizionali comunali all’IRPEF e alle trattenute per assistenza fiscale, nonché i relativi versamenti;

    Quadro SX relativo al riepilogo dei crediti e delle compensazioni effettuate ai sensi del D.P.R. n. 455/1997 e ai sensi dell’art. 17 D.Lgs. n. 241/1997;Quadro SY relativo a somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi e ritenute da articolo 25 del dD.L. n. 78/2010.

I soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione devono trasmettere i dati in forma telematica secondo specifiche tecniche che saranno definite in un provvedimento successivo.